Documento 01 — NDA reciproco
↻ Cambio di strategia. Dopo aver letto il loro NDA abbiamo deciso di
non rimandare la versione redline. Mandiamo invece un nostro
NDA breve di 2 pagine calibrato sulla fase di valutazione preliminare. Più semplice da firmare, più rapido da chiudere, più allineato a "facciamo le call e poi vediamo". La disciplina completa della riservatezza andrà direttamente nel contratto operativo del 25/5. L'analisi qui sotto resta come
razionale della scelta — spiega perché il loro NDA così com'era non potevamo accettarlo.
L'NDA loro è in realtà
un'esclusività.
Otto rilievi. Due critici — Art. 5(a) e Art. 6.2 — bastano da soli a far cestinare il documento. Quattro alti riguardano l'asimmetria reciproca: a Cicero cinque obblighi, a SSV uno solo. Sotto, ogni articolo con la clausola citata e una soluzione concreta.
Indice rilievi
2 critici · Art. 5(a) Esclusività mascherata · Art. 6.2 Cattura IP per incorporazione
4 alti · Art. 2/3 Asimmetria obblighi · Art. 8.1 Durata 5+5 anni · Art. 8.2 Uscita asimmetrica · Art. 10 Danni illimitati
2 medi · Art. 1.1 Definizione troppo larga · Art. 13 Foro in bianco
Rilievi critici.
Critico
NDA · Art. 5.1 (a) — Divieti specifici
Non è un NDA. È un non-compete settoriale.
Clausola
"Cicero27 si obbliga espressamente a non utilizzare, riprodurre, replicare, incorporare, mostrare, esporre, presentare o rendere comunque visibili o disponibili a soggetti terzi… i metodi, gli schemi, le procedure, le meccaniche e le logiche operative del settore del turismo scolastico ricevuti da Sale Scuola Viaggi, né le meccaniche e le funzionalità conseguenti che siano state progettate o sviluppate sulla base di tali informazioni; tali metodi, schemi e meccaniche conseguenti non potranno essere mostrati, utilizzati, integrati, riproposti, replicati né direttamente né indirettamente in altri strumenti, prodotti, servizi, piattaforme o soluzioni di Cicero27 destinati a soggetti diversi da Sale Scuola Viaggi, né potranno essere oggetto di demo, pitch, presentazioni commerciali, materiali di marketing o casi studio rivolti a terzi."
Problema
Questo non è un obbligo di riservatezza. È un divieto di concorrenza nel verticale, dissimulato. La definizione "meccaniche e funzionalità conseguenti" include, per costruzione, il gestionale stesso — perché il gestionale è l'incarnazione tecnologica dei flussi SSV.
Tradotto: Cicero non potrà mai più vendere un gestionale per tour-operator scolastico a un'altra agenzia in Italia. Non potrà neanche fare una demo a un prospect, né scrivere un case study, né mostrare il prodotto in un pitch a investitori.
Soluzione
Eliminare le parole "né le meccaniche e le funzionalità conseguenti" e tutto il divieto di demo/pitch/case study.
Sostituire con: «Cicero27 si impegna a non divulgare a terzi i metodi, schemi e procedure operative specificamente sviluppati da SSV e identificati come tali al momento della condivisione. Resta espressamente salva la facoltà di Cicero27 di sviluppare, commercializzare, demoare, pitchare e presentare prodotti e servizi propri nel settore del turismo, anche scolastico, sulla base della propria architettura tecnologica, della conoscenza generica del settore e di sviluppi indipendenti.»
Critico
NDA · Art. 6.2 — Proprietà delle Informazioni
Cattura automatica dell'IP per incorporazione.
Clausola
"Tutto il materiale che incorpori o sia derivato dalle Informazioni Riservate di Sale Scuola Viaggi resta di proprietà di Sale Scuola Viaggi, fatti salvi i diritti di Cicero27 sui propri prodotti tecnologici e di Sale Scuola Viaggi sui propri prodotti commerciali, che saranno disciplinati nel contratto di collaborazione che le Parti stipuleranno separatamente."
Problema
Combinato con la definizione larghissima di "Informazioni Riservate" all'Art. 1.1 (che sweepa dentro «piani strategici, di sviluppo prodotto, di marketing e qualsiasi altra informazione di natura commerciale, tecnica, operativa o organizzativa»), questa clausola attribuisce automaticamente a SSV la proprietà di qualunque nostro output che "incorpori" o sia "derivato" dalla loro conoscenza.
Il gestionale, per costruzione, incorpora i loro flussi. Il sito ne riflette la logica. Anche un white paper o un blog post sul settore "incorpora" le info ricevute. La carve-out finale ("salvi i diritti di Cicero27 sui propri prodotti tecnologici") è troppo vaga: come si dimostra in giudizio che una feature è "propria" e non "derivata"?
Soluzione
Eliminare integralmente l'Art. 6.2. L'allocazione dei diritti IP è materia da contratto, non da NDA.
Sostituire con: «Ciascuna parte resta esclusiva titolare di ciò che ha creato. L'attribuzione dei diritti su output, deliverable e prodotti della collaborazione è disciplinata esclusivamente dal contratto di collaborazione tra le Parti. Nessuna disposizione del presente NDA potrà essere interpretata come cessione, licenza o concessione, espressa o implicita, di diritti di IP.»
Rilievi alti.
Alto
NDA · Art. 2 vs Art. 3 — Asimmetria obblighi
A Cicero cinque obblighi, a SSV uno solo.
Clausole
Art. 2.1: "Cicero27 si obbliga a: [1] mantenere strettamente riservate… con la massima diligenza; [2] non divulgare a terzi; [3] utilizzare esclusivamente per le finalità della collaborazione; [4] non copiare, riprodurre, modificare, decompilare, decodificare, sottoporre a reverse engineering; [5] adottare misure tecniche, organizzative e di sicurezza idonee."
Art. 3.1-3.2: "Sale Scuola Viaggi… si obbliga unicamente a non divulgare… a terzi… Resta inteso che Sale Scuola Viaggi potrà liberamente utilizzare le Analisi Tecniche di Cicero27 al proprio interno, per le proprie finalità aziendali, anche oltre il perimetro della collaborazione, senza alcuna restrizione."
Problema
Cicero ha cinque obblighi inclusi no-reverse-engineering, no-copia e diligenza qualificata. SSV ha un solo obbligo (non divulgare) e diritto esplicito di usare le analisi Cicero per qualsiasi propria finalità aziendale, anche fuori collaborazione, per sempre. Non è un NDA reciproco.
Soluzione
Rendere reciproci gli obblighi dell'Art. 2 anche a carico di SSV (diligenza, no-copia, no-reverse-engineering, misure di sicurezza, uso limitato alle finalità). Eliminare l'Art. 3.2 ("uso libero anche oltre il perimetro").
Alto
NDA · Art. 8.1 — Durata
5 + 5 anni di vincoli (più indefinito per i trade secret).
Clausola
"Il presente accordo ha durata di cinque (5) anni dalla data di sottoscrizione. Gli obblighi di riservatezza permangono per tutta la durata dell'accordo e per i cinque (5) anni successivi alla sua cessazione, per qualsiasi causa intervenuta. Per le informazioni che costituiscano segreto commerciale ai sensi dell'art. 98 c.p.i., gli obblighi permangono per tutto il tempo in cui tali informazioni mantengano i requisiti di segretezza."
Problema
10 anni di vincoli ordinari + indefinito per i segreti commerciali. La pratica di settore per un NDA reciproco tra fornitore tech e cliente è 3+2 o massimo 5+3. La carve-out trade-secret è ok in principio, ma combinata con la definizione larghissima di Informazioni Riservate diventa una clausola perpetua de facto.
Soluzione
3 anni durata + 2 anni di coda sugli obblighi di riservatezza. Mantenere il regime indefinito solo per informazioni effettivamente qualificate come segreto commerciale ex art. 98 c.p.i., con definizione restrittiva (informazioni espressamente identificate come tali al momento della divulgazione e oggetto di misure di protezione).
Alto
NDA · Art. 8.2 — Restituzione e uscita
All'uscita Cicero distrugge tutto, SSV tiene tutto.
Clausola
"Alla cessazione del presente accordo… l'altra Parte provvederà — entro 30 giorni — a restituire o, a scelta della richiedente, distruggere le informazioni protette… comprese le copie, gli estratti e i materiali derivati… Resta altresì salvo il diritto di Sale Scuola Viaggi di continuare a utilizzare al proprio interno le Analisi Tecniche di Cicero27 secondo quanto previsto al precedente art. 3.2."
Problema
Alla cessazione Cicero deve restituire/distruggere tutto (incluse copie e materiali derivati). SSV continua invece a usare per sempre le analisi tecniche Cicero al proprio interno. È una clausola di uscita unilaterale.
Soluzione
Rendere simmetrica. Entrambe le parti restituiscono/distruggono entro 30 giorni; nessuna delle due può continuare a usare gli output dell'altra fuori dalle finalità della collaborazione cessata.
Alto
NDA · Art. 10 — Rimedi in caso di violazione
Danni illimitati, incluso lucro cessante e "danno competitivo".
Clausola
"In caso di violazione (anche solo tentata o minacciata), tale parte avrà diritto, oltre al risarcimento integrale del danno subito (danno emergente e lucro cessante, ivi incluso il danno reputazionale e competitivo), di richiedere l'adozione di ogni misura cautelare e inibitoria idonea a far cessare la violazione e a impedirne il protrarsi, anche in via d'urgenza."
Problema
Tre fattori cumulati che lo rendono pericoloso: (a) danni non cappati, (b) includono "lucro cessante" e "danno competitivo" — entrambi cifrabili a piacere ex-post, (c) il Contratto Art. 12 esclude esplicitamente le violazioni NDA dal cap di responsabilità, rendendo il cap del contratto cosmetico.
Se un giorno Cicero vende un gestionale tour-operator a un'altra agenzia, SSV potrà citarci per "danno competitivo" senza limite. E con l'Art. 5(a) ampio, basterà sostenere che il prodotto "incorpora meccaniche conseguenti".
Soluzione
Cap dei danni NDA al doppio del valore complessivo del contratto sottostante in essere.
Eliminare il "danno competitivo" dal danno risarcibile (è categoria atipica e indeterminata). Mantenere solo danno emergente specifico e dimostrabile e lucro cessante limitato a contratti effettivamente persi e documentati.
Misure cautelari ammesse solo previa contestazione scritta e termine di rimedio di 15 giorni, salvo gravi e specifiche violazioni.
Rilievi medi.
Medio
NDA · Art. 1.1 — Definizioni
"Informazioni Riservate" definite come un ombrello universale.
Clausola
Art. 1.1, ultimo bullet: "piani strategici, di sviluppo prodotto, di marketing e qualsiasi altra informazione di natura commerciale, tecnica, operativa o organizzativa di Sale Scuola Viaggi."
Problema
"Qualsiasi altra informazione" è il classico ombrello universale che non lascia spazio interpretativo a favore della parte ricevente. Combinato con l'Art. 6.2 (cattura IP per incorporazione), espande il perimetro a qualunque cosa SSV decida ex-post di qualificare come confidenziale.
Soluzione
Restringere la definizione a: (i) metodi, schemi e procedure specificamente sviluppati da SSV; (ii) dati personali e di clienti/fornitori/scuole; (iii) informazioni esplicitamente marcate come "RISERVATO" al momento della divulgazione.
Escludere espressamente informazioni generali di settore, informazioni divenute di dominio pubblico, e informazioni sviluppate indipendentemente dalla parte ricevente.
Medio
NDA · Art. 13 — Legge applicabile e foro
Il foro è lasciato in bianco.
Clausola
"Per ogni controversia… sarà competente in via esclusiva il Foro di [•], con rinuncia espressa a qualsiasi diverso foro."
Problema
Lo riempiranno con Pesaro (sede legale SSV: Monte Cerignone, provincia di Pesaro-Urbino). Trasferte e legali locali aggiungono costi e attriti per noi in caso di contenzioso.
Soluzione
Proporre Foro Milano in via esclusiva. Alternativa più neutra: arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Milano (CAM), arbitro unico, sede Milano. L'arbitrato è anche più rapido e riservato di un giudizio ordinario.